La normativa vigente prevede diverse forme di accesso:
- l’accesso ai documenti disciplinato dall’articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.: la richiesta può essere effettuata da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto della richiesta stessa;
- l’accesso civico semplice disciplinato dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.: la richiesta può essere effettuata da chiunque e riguarda i dati e le informazioni per le quali esiste un obbligo di pubblicazione.
- l’accesso civico generalizzato disciplinato dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.: la richiesta può essere effettuata da chiunque e riguarda i dati e informazioni ulteriori rispetto a quelle per le quali esiste un obbligo di pubblicazione.
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico semplice.
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato.
Scarica la Informativa privacy (del soggetto che fa richiesta di accesso civico)
Le richieste di accesso ai documenti disciplinate dall’articolo 22 della Legge 241/1990 possono essere trasmesse per posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo accesso.civico@fondazionescuolapatrimonio.it
In alternativa, tutte le richieste possono essere inviate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
viale Castro Pretorio, 105
00185 – Roma
Le richieste devono essere indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali:
dott.ssa Flavia Masseti – Segretario amministrativo della Fondazione
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Legale rappresentante della Fondazione; il Legale rappresentante decide sul riesame entro il termine di venti giorni.
Registro accesso civico semplice della Fondazione
Registro accesso civico generalizzato della Fondazione